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 Patente
Patente >> Patente AM Ciclomotori

Età minima
14 anni

Età massima
Segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida ogni 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

 

Veicoli che si possono guidare
Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

  

Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.

Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350  kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici (categoria L6e), con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata (o potenza fino a 4 o 6 kw per gli altri motori).

Circolare - 19/09/2019 - Prot. n. 28821 - Conseguimento patente AM

OGGETTO: Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria AM.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Prot. n. 28821/23.3.5

Roma, 19 settembre 2019

Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria AM.

Con circolare prot. 7260 del 27 marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida della categoria AM.

In considerazione di alcune segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici dell’amministrazione, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

1. ETÀ MINIMA:
Per il conseguimento della categoria AM: 14 anni
PRESENTAZIONE ISTANZA:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza, attualmente di € 16,00);
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato, attualmente di € 16,00. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, attualmente di € 26,40);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
-  Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 da un medico di cui all’art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.

Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore.

2. RESIDENZA
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito – ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per un breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.
L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).
Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.

 


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04/10/2024