OGGETTO: Istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2023 recante: “Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A”.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 26690 del 13 settembre 2023
Oggetto: Istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2023 recante: “Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A”.
PREMESSA
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2023, n. 175, è stato pubblicato il decreto in oggetto, il cui art. 7, co. 2, dispone che con decreto dirigenziale è da stabilirsi la data di applicabilità delle sue disposizioni.
A ciò si è provveduto con il decreto dirigenziale 9 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2023, n. 193, che stabilisce la data di applicabilità del citato D.M. al 18 settembre 2023 e rinvia alla presente circolare per la disciplina delle relative istruzioni operative.
Tanto premesso, si dispone quanto segue.
IL CONTESTO NORMATIVO
L’articolo 7, paragrafo 1, lett. c), della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, in materia di accesso progressivo alle patenti di categoria A2 ed A dispone che il rilascio della patente di guida è subordinato “per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2”.
La citata direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” e successive modificazioni(1).
Successivamente, con l’articolo 7, comma 1, lett. g-bis), del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il legislatore nazionale ha previsto, con apposita modifica all’articolo 123, comma 7, del codice della strada, che: “Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”, intendendo così esercitare anche l’altra opzione prevista dal più volte citato allegato VI della direttiva 2006/126/CE, e cioè l’accesso progressivo in parola.
Tutto ciò premesso, il D.M. 9 giugno 2023 è preordinato a dare attuazione alle su menzionate previsioni dell’articolo 123, comma 7, ultimo periodo, disciplinando l’“accesso graduale senza esame” (diverso, dunque, da quello con esame già disciplinato dall’articolo 3 del D.M. 8 gennaio 2013 e succ.mod.). ed in specie: modalità di accesso alla formazione, durata, contenuti e modalità di espletamento della formazione, modalità di approvazione della formazione e modalità di rilascio della patente di categoria A2 o A all’esito dell’approvazione.
ACCESSO ALLA FORMAZIONE UTILE ALL’ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A (DI SEGUITO FORMAZIONE)
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi:
• abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);
• sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A2.
Si sottolinea che è richiesto il possesso della patente di categoria A1: pertanto non può considerarsi utile per accedere alla formazione la mera abilitazione alla guida sul solo territorio nazionale dei veicoli di categoria A1, riconosciuta ai titolari di patente di categoria B ai sensi dell’articolo 125, co. 2, lettera h), del codice della strada(2).
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A, anche speciale, senza esame, chi:
• abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);
• sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A.
Ai sensi dell’articolo 123 del codice della strada “la formazione dei conducenti impartita in forma professionale” è riservata alle autoscuole: dunque la formazione in parola deve essere erogata da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.
PROCEDIMENTO
1- FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A E PRODUZIONE DEL FOGLIO ROSA
La domanda di accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed A è dunque necessariamente formalizzata dall’autoscuola alla quale il titolare della patente presupposta si rivolge.
L’autoscuola:
• iscrive l’allievo nel proprio registro;
• formalizza la domanda di accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CED di questa Direzione Generale (“gestione patenti”), avendo in particolare cura di indicare se il foglio rosa è richiesto per la guida di motocicli con cambio manuale o automatico(3); il motociclo in dotazione al soggetto che erogherà la formazione dovrà essere necessariamente dotato di coerente tipo di cambio (cfr infra paragrafo 2.C). Per le singole operazioni procedurali, si rimanda al manuale operatore che sarà pubblicato sul Portale dell’Automobilista.
Con l’istanza di accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 o A, a seconda dei casi, si formalizza la richiesta di emissione dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida sul veicolo – appunto -, di categoria A2 o A.
Pertanto, all’istanza devono essere devono allegati:
• la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino PagoPA della tariffa N003, comprensiva di due imposte di bollo (una per la domanda ed una per la patente da emettersi) e del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986. Il pagamento di tali diritti e della tariffa non è in alcun caso rimborsabile;
• il certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119 del codice della strada.
Secondo le procedure già in uso, il sistema informatico del CED, processata l’istanza ed esperiti gli opportuni controlli, produce il giorno successivo l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa).
Fermo restando che l’istanza di accesso graduale senza esame deve essere necessariamente formalizzata dall’autoscuola, quest’ultima – se del caso -, può conferire l’allievo al centro di istruzione automobilistica che, conseguentemente, provvede anch’esso ad iscrivere l’allievo nel proprio registro di iscrizione ed eroga la formazione.
Da quanto sopra deriva che - come peraltro previsto anche dall’articolo 3, co. 3, del DM 9 giugno 2023 che fa riferimento ad “apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame” -, non è spendibile per l’accesso graduale senza esame in parola un foglio rosa conseguito a seguito di presentazione di istanza per qualsiasi altro titolo (accesso graduale con esame; accesso diretto con esame…). Qualora, dunque, un conducente sia titolare di foglio rosa emesso a seguito di istanza formulata per un titolo diverso dall’accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, questi potrà, alternativamente:
• completare il percorso avviato;
• rinunciare a tale percorso ed avviare ex novo quello di cui al DM 9 giugno 2023, in commento.